Altri Contenuti: Accesso Civico

L’accesso civico c.d. semplice di cui all’art 5, comma 1 D.Lgs 33/2013 come modificato dal D.L. 97/2016, consente a chiunque di richiedere i dati, i documenti e le informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria qualora sia stata omessa la loro pubblicazione.
L’accesso civico c.d. generalizzato di cui all’art 5, comma 2 D.Lgs 33/2013 come modificato dal D.L. 97/2016, consente a chiunque di richiedere i dati, i documenti e le informazioni ulteriori rispetto a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quando previsto dall’art 5 bis del suddetto decreto legislativo.


Come esercitare il diritto

La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o gli atti d’interesse per i quali si fa la richiesta; non sono ammesse richieste di accesso civico generiche.
L’istanza va presentata compilando il modulo sotto riportato tramite:
- Indirizzo di posta elettronica all’ufficio che detiene i dati, le informazioni e i documenti;
- Al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ove l’istanza abbia ad oggetto dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria


Il Procedimento

L’Ufficio responsabile del procedimento che detiene i dati o i documenti oggetto di accesso, provvederà ad istruire l’istanza secondo i commi 5 e 6 dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013, individuando preliminarmente eventuali controinteressati cui trasmettere copia dell’istanza di accesso civico. Il controinteressato può formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione resta sospeso; decorso tale termine la Società provvede sull’istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni). Laddove sia stata presentata opposizione e la Società decide comunque di accogliere l’istanza, vi è l’onere di dare comunicazione di tale accoglimento al controinteressato e gli atti o dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione.

In caso di accoglimento, la Società, provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l’istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto trasparenza, a pubblicare nella pagina Società Trasparente del sito istituzionale www.tarquiniamultiservizi.net e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione dello stesso indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.


Il comma 7 dell’art. 5 prevede che nelle ipotesi di mancata risposta entro il termine di 30 giorni (o in quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni).


Tutela dell’accesso civico

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al TAR secondo le disposizioni di cui all’art 116 del d. Lgs 104/2010 e qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, oppure, in assenza, il cittadino può rivolgersi a quello competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore.
I Responsabili dell’accesso civico sono i Responsabili di Area. Nei casi di diniego parziale o totale dell’accesso o di mancata risposta nel termine indicato dalla normativa, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza individuato nella Dott.ssa Giulia Porchetti.


Le richieste di riesame dovranno essere sempre inoltrate tramite posta elettronica all’indirizzo


info@tarquiniamultiservizi.it o P.E.C.: tarquiniamultiservizi@pec.it specificando nell’oggetto “Istanza di riesame” e ponendola all’attenzione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Modulo istanza accesso civico per richiesta dati documenti e informazioni

Modulo istanza accesso civico per mancata o parziale pubblicazione

 

 ultima modifica 21/04/2017